Le società aderenti al consolidato fiscale nazionale o mondiale, ovvero in regime di trasparenza fiscale, che hanno optato per il riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 244/2007, devono entro il 30 giugno versare l'imposta sostitutiva dell'IRES sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali emersi per effetto dell'adesione a tali regimi, senza applicazione di alcuna maggiorazione. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1125 (imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 128, 141 e 115, comma 11, del TUIR).
