IVIE — Imposta sul valore degli immobili situati all'estero
Le persone fisiche residenti in Italia titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono entro il 30 giugno versare l'IVIE a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, risultante dalla dichiarazione annuale, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare sono il 4041 per il saldo e il 4044 per il primo acconto.
Le medesime imposte possono essere versate, in luogo del contribuente, dalle società fiduciarie con cui sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero, a condizione che abbiano ricevuto apposita provvista. In tal caso i codici tributo da utilizzare sono il 4042 per il saldo e il 4046 per il primo acconto.
IVAFE — Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale — indipendentemente dalle modalità di acquisizione, incluse quindi quelle pervenute per eredità o donazione — devono entro il 30 giugno versare l'IVAFE a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, risultante dalla dichiarazione annuale, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare sono il 4043 per il saldo e il 4047 per il primo acconto.
Entrambe le imposte trovano fondamento nell'art. 19 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 (IVIE al comma 13, IVAFE al comma 18).
