I soggetti esercenti attività d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie — fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, ramo o complesso aziendale — e che optano per il regime dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 15, commi 10-11-12, del D.L. 185/2008, devono entro il 30 giugno versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, senza alcuna maggiorazione, nelle seguenti misure:
- 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali;
- 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.
Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo: 1821 per i maggiori valori delle attività immateriali (art. 15, c. 10), 1822 per i maggiori valori delle altre attività (art. 15, c. 11) e 1823 per i maggiori valori dei crediti (art. 15, c. 11).
Ricordiamo che il D.L. 185/2008, art. 15 è una norma che riguarda esclusivamente i maggiori valori attribuiti ad avviamento, marchi d'impresa, altre attività immateriali e crediti, con aliquote fisse (16% per le immateriali, 20% per i crediti) e nessuna maggiorazione sulle rate. È considerata una disciplina agevolativa alternativa, introdotta per ampliare le possibilità di affrancamento in occasione di operazioni straordinarie, con un ambito applicativo parzialmente sovrapposto ma non coincidente con la prima.
