Le società che hanno realizzato operazioni straordinarie — fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, ramo o complesso aziendale — e che optano per il riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della legge 244/2007), devono entro il 30 giugno versare la rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP su tali maggiori valori.
Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti interessi annuali nella misura del 2,5%, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1126 (imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di fusione, scissione e conferimento di aziende, ai sensi degli artt. 172, 173 e 176 del TUIR).
Ricordiamo che la L. 244/2007, art. 176 TUIR riguarda il riallineamento dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio, con un'unica aliquota progressiva (12%, 14% o 16% a seconda degli scaglioni di valore) e prevede interessi del 2,5% sulla seconda e terza rata.
